In Veneto la polizza ‘modellata’ sulle esigenze dei medici (fonte: quotidianosanita.it)

In Veneto la polizza ‘modellata’ sulle esigenze dei medici (fonte: quotidianosanita.it)

Gentile direttore,
dopo averne preannunciata la nascita proprio dalle pagine del suo giornale, ecco alcune caratteristiche innovative della polizza per la responsabilità professionale del personale medico sanitario della Regione Veneto. Per la prima volta non sono state le compagnie assicurative a proporre un prodotto, a cui il professionista dovesse adeguarsi, ma siamo stati noi a indicare le caratteristiche per una tutela che rispondesse alle esigenze della nostra professione.
Abbiamo risvegliato un mercato che era immobile da molto tempo e che credevano sordo e non disponibile ad un salto di qualità, o forse abbiamo proprio creato ex novo un nuovo mercato in cui le compagnie assicurative si sono rilevate disposte ad entrare, intuendone la grande novità ed intravedendo gli enormi potenziali sviluppi futuri.
Si tratta di una polizza sottoscrivibile individualmente da tutte le figure professionali sanitarie che partecipano a qualsiasi titolo alle attività delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale, compreso, oltre a tutto il personale dipendente (medici, ostetriche, infermieri, tecnici sanitari), anche il personale universitario, i medici convenzionati, i medici specializzandi ed i veterinari. Le novità che rendono questa polizza unica sul mercato assicurativo, differenziandola da prodotti analoghi proposti sono le seguenti.

Durata triennale
Il contratto assicurativo ha durata triennale, con rinnovo tacito di anno in anno all’interno del triennio, salvo disdetta da parte dell’assicurato entro i 90 giorni antecedenti la singola scadenza annuale. La compagnia rimane invece vincolata per l’intero triennio, raggiunta la predefinita soglia numerica di polizze ovvero non superata la soglia di sinistrosità concordata.

Nuova definizione di “fatto noto”
La nozione di “fatto noto”, relativa alle dichiarazioni che l’Assicurato deve rendere prima della sottoscrizione della polizza, non è più estesa ad ogni fatto e/o circostanza di cui l’assicurato stesso sia a conoscenza e che possa portare, anche in futuro, ad un potenziale risarcimento del danno, bensì è circoscritta a quattro specifiche tipologie:

– l’aver ricevuto una sentenza di condanna;
– l’aver ricevuto un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti;
– l’aver ricevuto un atto di formale costituzione in mora da parte della propria Azienda di appartenenza o dal suo Assicuratore;
– l’essere a conoscenza di risarcimenti operati a terzi da parte della propria Azienda di appartenenza e/o da altro ente pubblico.

La Compagnia di assicurazione si impegna inoltre ad assicurare tutti gli appartenenti al comparto del SSR riservandosi una valutazione discrezionale sul singolo Assicurato nel solo caso in cui egli abbia già avuto 4 sinistri nei 5 anni antecedenti la sottoscrizione della polizza.

Nuova nozione di “sinistro”
Il “sinistro” non viene più identificato con qualsiasi denuncia e/o comunicazione pervenuta all’Assicurato ovvero alla propria Azienda di appartenenza. Viene invece fatto espresso richiamo alle definizioni di sinistro contenute nelle singole sezioni di polizza le quali fanno riferimento ad azioni giudiziarie ovvero a notifiche formalmente ricevute dall’Assicurato.

Per la colpa grave sarà inteso quale:
– la richiesta di risarcimento rivolta direttamente all’Assicurato in via esclusiva o solidalmente con l’Azienda, qualora in sede di istruttoria eseguita dall’Azienda siano emersi chiari elementi di colpa grave imputabile all’Assicurato, ovvero qualora elementi di colpa grave siano emersi da una pronuncia emessa da un’autorità giurisdizionale;
– azione di rivalsa e/o surrogazione esperita dall’Azienda Sanitaria ovvero dalla società di assicurazione dell’Azienda nei confronti dell’Assicurato in caso di colpa grave accertata con sentenza della Corte dei Conti.

Per la tutela legale sarà inteso quale:
– il giudizio penale;
– il procedimento disciplinare dinnanzi l’ordine professionale di appartenenza, le controversie richiesta di risarcimento rivolta direttamente all’Assicurato in via esclusiva o solidalmente promosse dalla Procura della Corte dei Conti;
– la richiesta di risarcimento danni avanti un Tribunale Civile ovvero a un organismo di mediazione.

Esclusione della facoltà per l’Assicurazione di recedere alla prima denuncia di sinistro
La compagnia potrà recedere unilateralmente dal singolo contratto assicurativo solo alla segnalazione di quattro sinistri nel corso del contratto assicurativo stesso.
Anche in questo caso il sinistro non potrà però essere inteso quale mera denuncia e/o richiesta di risarcimento danni rivolta all’assicurato, poiché il concetto di sinistro è quello individuato ai sensi di polizza e di cui sopra.
Analogamente, nei confronti del Contraente la compagnia rimane vincolata per l’intero triennio, raggiunta la predefinita soglia numerica di polizze ovvero non superata la soglia di sinistrosità concordata.

Colpa grave
La copertura assicurativa ha ad oggetto non solo l’azione di rivalsa e/o surrogazione in caso di colpa grave accertata con sentenza della Corte dei Conti, ma anche la richiesta di risarcimento rivolta direttamente all’Assicurato in via esclusiva o solidalmente con l’Azienda qualora siano emersi elementi di colpa grave.
All’assicurato viene inoltre concessa la facoltà di partecipare, con la propria assicurazione, anche alla fase istruttoria gestita dal Comitato di Valutazione Sinistri (CVS), organismo delle Aziende del SSR che la Regione del Veneto ha previsto come momento multidisciplinare per la gestione dei sinistri ed elaborazione delle attività di risk management.

Tutela legale
La nuova polizza copre le spese legali nei procedimenti di mediazione, di accertamento tecnico preventivo, civili, penali e presso la Corte dei Conti.
La polizza prevede altresì la presa in carico delle vertenze stragiudiziali, a partire dalla contestazione in sede aziendale, in presenza di chiari elementi di colpa grave in un sinistro; in questo caso, l’Assicurato potrà avvalersi di legali convenzionati anche tramite proprie reti associative o sindacali.
All’Assicurato viene inoltre concessa la libera scelta del legale per la fase giudiziale.

Colpa lieve
La nuova polizza infine consente all’Assicurato di estendere la propria copertura assicurativa anche alla colpa lieve, fermo il fatto che tali garanzie di polizza non sono sostitutive degli obblighi di tutela che restano in capo alle aziende SSR come da contratto collettivo e da normativa vigente.
La clausola di polizza, prevede difatti il pagamento da parte della Compagnia di assicurazione qualora l’Azienda dichiari di non volere tenere indenne/manlevare l’Assicurato di quanto egli dovrà versare al danneggiato. Può anche accadere, ad esempio, che l’Azienda risulti insolvente (vedi recenti casi di Cagliari e S. Donà di Piave) ed il medico venga chiamato a rispondere con il proprio patrimonio – i beni dell’azienda non sono pignorabili quelli del medico sì –del risarcimento al terzo danneggiato.

La copertura opera per le richieste di risarcimento danni rivolte direttamente all’Assicurato in via esclusiva o solidalmente con l’Azienda (nel caso in cui si prospetti una semplice colpa lieve) a copertura delle somme che l’Assicurato sia chiamato a corrispondere e per le quali il danneggiato abbia intrapreso azione esecutiva o notificato precetto nei suoi confronti.
La Compagnia, dopo aver pagato, si surrogherà al dipendente nelle sue azioni contro l’Azienda, la quale resta ovviamente obbligata a pagare nel caso in cui un comportamento del dipendente connotato da colpa lieve abbia dato luogo a condanna.
La copertura vale anche in ipotesi di azioni esecutive dirette, a seguito di condanna del professionista, anche a titolo di provvisionale, per le quali è previsto l’intervento dell’assicurazione, che si rivarrà poi sull’Azienda; è inoltre contrattualmente prevista nel caso in cui sussista disaccordo tra Azienda e Assicurato circa la tipologia di colpa (grave o lieve) del dipendente/Assicurato.

Impegno della compagnia assicurativa a svolgere i seguenti servizi integrativi
– Osservatorio specifico relativo a dati qualitativi e quantitativi relativamente agli eventi dannosi denunciati.
– Attività formativa di risk management con accreditamento ECM.
– Pagamento del premio in due rate semestrali nonché, dietro concessione da parte dell’Ente di appartenenza dell’Assicurato, con rate mensili tramite trattenuta stipendiale.

L’ulteriore impegno di Obiettivo Ippocrate, nelle prossime settimane, sarà quello di prevedere la possibilità di estendere, in un prossimo futuro, la sottoscrizione della polizza ai colleghi su tutto il territorio nazionale.

Massimiliano Zaramella
Presidente Obiettivo Ippocrate

Alessia Gonzati
Legale Obiettivo Ippocrate
Membro tavolo tecnico Regione Veneto

 
Obiettivo Ippocrate - Codice Fiscale 95128730249 -
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