Criticità del DDL Gelli

Criticità del DDL Gelli

IL SINGOLO MEDICO ABBANDONATO ALLA RICERCA DELL’ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA PER TUTELARSI DALL’AZIONE DI RIVALSA DEL SUO DATORE DI LAVORO

L’articolo 10 comma 3 del DDL Gelli espone pesantemente il singolo medico all’incertezza di poter esercitare, nel tempo, la sua professione, con conseguente danno economico all’Azienda sanitaria da cui lo stesso medico dipende e, in ultima analisi, al cittadino-paziente.

“Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa di cui all’articolo 9, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione”.

L’Onorevole Dott. Gelli rassicura: “i premi delle assicurazioni, a fronte di massimali di rivalsa non oltre le tre annualità lorde, non potranno certo superare i 250 euro all’anno!”

Oggettivamente, convince poco. Chi di noi ha stipulato quest’anno la polizza per rivalsa, quando abbia voluto tutelarsi con massimali o retroattività adeguati, pur in assenza di sinistri ha superato abbondantemente i 1000 euro di premio annuo.

Ma il costo del premio è la minore delle preoccupazioni.

I problemi aperti sono ben altri.

Che succede in caso di sinistro? Il rischio più immediato è che l’assicurazione receda dal contratto. Possibile? Certo. Provi, ognuno di voi lettori, ad addentrarsi nelle 50 e più pagine di clausole di contratto delle centinaia di assicurazioni presenti sul mercato. Controllare per credere.

E se l’assicurazione recede, che succede, il medico resta scoperto? Non è previsto, né compatibile con il Disegno Di Legge Gelli: ogni medico è obbligato a provvedere all’assicurazione per rivalsa. Ergo, se l’assicurazione recede e lascia il medico a piedi, c’è un’unica soluzione: camice al chiodo.

Ammettiamo tuttavia che l’assicurazione non receda, e il contratto stipulato giunga fortunatamente al termine dell’anno (anche sulla durata annuale, l’unica disponibile per tali polizze, ci sarebbe da discutere, ma per brevità omettiamo questo tema, in questo scritto).

Quali sono gli altri scenari?

L’anno successivo il premio assicurativo resterà abbordabile al singolo medico o, per “bonus malus”, o per “cappello” delle assicurazioni (a fronte del caro vita? Questa è la motivazione più tipica), aumenterà esponenzialmente? Nessuna certezza (e poco rassicurano promesse di regolamentazione). Soprattutto, è un rischio enorme l’assente potere contrattuale del singolo medico che, come si diceva sopra, viene abbandonato a sé per trovare l’assicurazione “meno peggiore”, con l’obbligo di assicurarsi indipendentemente da logiche di mercato su cui, da singolo, non ha ovviamente alcun potere contrattuale.

Ma se il medico non trova nessuna assicurazione? Perché questo è possibile! Se un medico ha un sinistro in atto, ad esempio, viene logico chiedersi, quale assicurazione – che NON ha obbligo di assicurare – ha interesse ad assumere un caso “rischioso”? Nessuna. Io stesso, se fossi assicuratore, non avrei alcun interesse a farmi carico di una facile esposizione. È pura logica aziendale.

A questo punto che succede? Chi ne ha danno?

Il danno è drammaticamente trasversale.

  • È danneggiato il medico, che non può lavorare.
  • È danneggiata l’Azienda sanitaria per cui il medico lavora, che vede le sue risorse umane venir meno (con riduzione delle prestazioni erogabili e aumento delle famigerate liste d’attesa).

Attenzione: se anche il medico potesse (ad interim, grazie ad una qualche concessione ad personam “per motivi di necessità aziendale”, come quando viene chiesto di superare le 38 ore di lavoro settimanale in condizioni di urgenza) lavorare temporaneamente senza polizza, l’Azienda sarebbe a sua volta pesantemente esposta. Chi pagherebbe infatti la rivalsa, se il medico non è assicurato e, magari, è pure nullatenente (condizione che da oggi verrà sicuramente privilegiata)?

  • È danneggiato il singolo cittadino, qualora divenga “paziente”, poiché troverà meno medici, meno risorse, più attesa, come se non fosse già abbastanza danno per lui l’esser condannato all’inevitabile medicina difensiva.

Esiste una soluzione semplice a questa criticità, e non si tratta di conflitto di interesse, ma piuttosto di primo interesse dell’Azienda del SSN: la soluzione è che sia l’Azienda stessa, forte del suo immenso potenziale di contrattazione, o altra carica istituzionale (ad esempio la Regione), a farsi mediatore di contrattazione stessa, PER LEGGE (e a questo bisogna puntare, con emendamento a DDL Gelli), tra compagnie assicurative e l’insieme dei medici dipendenti dal SSN. Gli stessi medici poi provvederanno ben volentieri al pagamento dell’idoneo premio assicurativo: come succedeva in passato con i CCNL (ahimè, in costante promessa di rinnovo). Solo così i medici potranno così operare sereni nel loro lavoro quotidiano, non distratti dalla loro missione.

Per tutto quanto sopra, e per concludere, è evidente e necessario che i medici, collegialmente, siano tutelati da un’assicurazione frutto della contrattazione dell’ente giuridico da cui loro dipendono (Azienda del SSN, Regione…), senza alternativa: un’assicurazione ottimale e solida, perché ottenuta per l’insieme dei medici, e non fragile risultato della contrattazione del singolo.

Ne beneficerebbero certo i medici, ma in primis l’Azienda per cui gli stessi medici lavorano (vantaggio economico aziendale) e, aspetto cruciale, i cittadini-pazienti (imprescindibile principio morale).

Abbiamo già proposto all’On. Gelli, seppur in via informale, di modificare l’art. 10, comma 3, ponendo a carico delle Aziende del SSN l’obbligo di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura dell’azione di rivalsa in favore dei propri dipendenti, specificando che dette polizze, nel rispetto dei principi contabili espressi dalla Corte dei Conti, sarebbero state poste economicamente a carico dei medesimi.

Nulla gravando, in termini finanziari, sulle singole Aziende (e pertanto sulle risorse pubbliche) il correttivo proposto all’art. 10, comma 3 non avrebbe pertanto comportato alcun danno erariale.

Ci è stato risposto che, indipendentemente dall’aspetto strettamente economico, siffatta modifica si sarebbe comunque posta in contrasto con l’impianto normativo dello stesso DDL ovvero con il (nuovo e amplificato) conflitto di interessi esistente tra azienda e medico/dipendente.

Effettivamente l’art. 9 del DDL, attribuendo al giudice ordinario la competenza in materia di azione di rivalsa ha, per la prima volta nel nostro Ordinamento, configurato civilisticamente azienda pubblica e propri dipendenti quali vere e proprie controparti processuali accrescendo in misura esponenziale la conflittualità esistente tra le due parti in sede di rivalsa.

Ciò non significa però che l’art. 9 del DDL, sul quale ci si riserva ulteriore e specifico approfondimento, non necessiti a sua volta, a nostro parere e per molteplici cause, di importanti modifiche.

In questa sede ci limitiamo a rilevare, in risposta a quanto asserito dall’On. Gelli, che se si riportasse  l’azione di rivalsa nell’ambito della competenza funzionale della Corte dei Conti si dovrebbe anche  rivalutare la coerenza logico-giuridica della contrattualizzazione, in capo alle aziende del SSN ma economicamente a carico del proprio personale dipendente, delle polizze assicurative per l’azione di rivalsa.

Dott. Filippo Nigro, Vice Presidente Obiettivo Ippocrate

Dott.ssa Cristina Deluca, Consigliere Obiettivo Ippocrate

Avv. Alessia Gonzati,  Avvocato referente Obiettivo Ippocrate

 
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