Lo statuto

Allegato “B” all’atto N. 8.392 di rep. N. 2.811 di racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART.1 – DENOMINAZIONE

  1. E’ costituita con la denominazione

“OBIETTIVO IPPOCRATE”

un’associazione non riconosciuta a sensi degli artt. 36 e segg. c.c.

ART. 2 – SEDE

  1. L’associazione ha sede in Vicenza, via Generale Chinotto n. 24.

ART. 3 – SCOPO

  1. L’associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e apolitica. L’associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
  2. L’associazione ha come scopo principale quello di:

– costituire un punto di riferimento tra gli associati e non;

– assumere il ruolo di interlocutore privilegiato tra i soggetti associati, le aziende ospedaliere, le istituzioni, le associazioni sindacali ovvero altri soggetti giuridici sia pubblici che privati al fine di promuovere e di proporre soluzioni alle problematiche degli associati concernenti in particolare la responsabilità professionale in campo sanitario e la relativa copertura assicurativa;

– contribuire e promuovere attività di formazione e aggiornamento di tutte le figure professionali sanitarie;

– contribuire e promuovere attività di ricerca, studio, progresso e divulgazione delle scienze mediche ed affini; l’attività scientifica che l’Associazione dovesse svolgere dovrà essere pubblicata attraverso il sito web dell’associazione, aggiornato costantemente.

  1. Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà, in particolare:

– occuparsi della formazione e dell’aggiornamento di tutte le figure professionali in ambito sanitario con particolare riferimento alle tematiche concernenti la responsabilità professionale, gli obblighi e le problematiche assicurative, le modalità di comunicazione e i rapporti intercorrenti tra le singole professionalità sanitarie nonché tra le stesse, le aziende ed i pazienti, la sicurezza delle cure e il rischio clinico;

– promuovere l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche alla pratica professionale e all’organizzazione dei servizi sanitari;

– promuovere l’interazione con le strutture operanti sul territorio regionale e nazionale appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e con le strutture dei Servizi Sanitari dei paesi della Comunità Europea;

– promuovere la qualità dell’assistenza sanitaria in termini di sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, coinvolgimento con gli utenti, efficienza;

– promuovere la ricerca e gli scambi scientifici con Associazioni, Istituti, Centri ed Università che operino sul territorio regionale, nazionale ed estero nel settore sanitario;

– promuovere gli scambi formativi delle figure professionali sanitarie con strutture pubbliche o private qualificate all’interno dei paesi membri della Comunità Europea e a livello internazionale.

  1. Per il raggiungimento dello scopo sociale formativo e di ricerca l’Associazione potrà utilizzare in particolare le seguenti metodologie e strumenti:

– pratica professionale basata sulle evidenze (Evidence-based Practice – EBP) in tutte le varianti professionali;

– Assistenza sanitaria basata sulle prove di efficacia (Evidence-based Health Care – EBCH);

– Management sanitario basato sulle prove di efficacia (Evidence-based Health Management – EBCM);

– Informazione sanitaria agli utenti basata su prove di efficacia (Evidence-based Patient Information);

– Governo Clinico (Clinical Governance);

– Metodologia della ricerca (Research Methodology);

– Educazione continua in medicina (ECM) (Continuing Medical Education -CME) e sviluppo professionale continuo in ambito sanitario (Continuing Professional Developpement – CPD).

  1. L’Associazione potrà intraprendere qualsiasi attività idonea, anche indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale. L’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– organizzare conferenze, convention, workshop, corsi di alta formazione, master;

– pianificare e condurre progetti di studio, ricerca, formazione e miglioramento della qualità dei servizi e delle professioni sanitarie;

– costituire commissioni e comitati scientifici e culturali interdisciplinari utilizzando anche sistemi informatici (quali siti internet e posta elettronica);

– divulgare gli esiti dell’attività di studio e ricerca mediante pubblicazioni, partecipazione a conferenze, media, software, supporti multimediali, internet;

– ideare, progettare e sviluppare prodotti integrati di comunicazione multi-mediale con CD rom, multimediali interattivi di informazione e formazione a distanza;

– creare e gestire biblioteche cartacee e digitali;

– progettare, sviluppare e gestire siti web;

– promuovere iniziative atte a reperire i fondi necessari al buon funzionamento dell’Associazione;

– acquistare (ovvero condurre e/o conseguire a diverso titolo) beni mobili e immobili da utilizzare per gli scopi statutari;

– compiere operazioni finanziarie, bancarie, percepire sovvenzioni e contributi, richiedere mutui;

– acquisire diritti d’autore e/o brevetti sulle opere d’ingegno del settore sanitario.

Per meglio perseguire le sue finalità, l’associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, associazioni e società che non siano in contrasto con la natura dell’associazione. Essa dovrà comunque mantenere la più completa autonomia e indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private (in particolare svolgenti attività imprenditoriale), delle organizzazioni sindacali. L’associazione – unitamente ai suoi legali rappresentanti – dovrà inoltre astenersi dall’esercizio di attività imprenditoriali o dalla partecipazione ad esse, con la sola eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L’associazione, entro i limiti di legge, può istituire e/o partecipare ad altri enti e/o persone giuridiche, aventi scopo analogo o affine al proprio.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione istituisce un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica. Il Comitato Scientifico effettuerà il controllo sulla produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

TITOLO II

ASSOCIATI – ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE

  1. L’associazione ha carattere intercategoriale e interdisciplinare. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che operino nel settore sanitario, anche in forma non esclusiva, senza limitazione alcuna.
  2. Sono ammessi inoltre a far parte dell’Associazione tutti i soggetti giuridici che operino nel settore sanitario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le società medico-scientifiche italiane ed estere e le associazioni di categoria.
  3. La qualifica di associato si acquista col versamento della quota sociale stabilita dal consiglio Direttivo per i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
  4. Il Consiglio Direttivo stabilirà anche le modalità di ammissione.
  5. Il pagamento della quota associativa verrà effettuato:
  6. a) per il primo anno di iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione;
  7. b) per gli anni successivi, in via ordinaria, non oltre il 31 marzo ed in via straordinaria anche sino al 30 novembre di ciascun anno.
  8. Il consiglio Direttivo ha la facoltà di fissare differenti importi per le quote associative da corrispondere in via ordinaria o in via straordinaria.
  9. Dopo il 31 marzo di ciascun anno, termine ultimo per il rinnovo in via ordinaria della quota associativa, l’esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore degli associati è subordinato all’avvenuto pagamento della quota associativa in via straordinaria.
  10. Chi per un anno non procede al rinnovo della quota associativa, neppure in via straordinaria, perde la qualifica di associato, qualifica che potrà riacquistare presentando una nuova domanda di ammissione (e si intende prima iscrizione a sensi del precedente comma 4).
  11. La quota associativa così come gli eventuali contributi associativi sono in-trasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell’associazione.
  12. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare, per iscritto, la sua volontà di recedere; tale recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; il recesso non da diritto ad alcun rimborso neppure del contributo associativo dell’anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

  1. La qualifica di associato si perde per dimissioni o per mancato versamento della quota annua nei termini fissati dal precedente articolo 4 o per esclusione a sensi del comma successivo.
  2. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto nonché dal regolamento contenente il codice di comportamento che l’Assemblea potrà adottare su proposta del Consiglio Direttivo ex art. 9, comma 1, lett. c), ovvero nel caso della perdita dell’iscrizione di cui al precedente art. 4.1, l’associato può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’associato non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l’Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell’Assemblea.

L’Assemblea, a cui possono partecipare i soci secondo quanto stabilito al successivo art. 11, decide con pronuncia insindacabile a maggioranza dei partecipanti.

ART. 6 – CATEGORIE DI ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI

  1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere diverse categorie di associati (quali ordinari, sostenitori e benemeriti) fissando per ciascuna categoria un diverso importo della quota associativa. Le diverse categorie di associati si differenzieranno solo per l’importo della quota associativa in quanto a tutti gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, spetteranno i medesimi diritti e doveri quali enunciati nei successivi commi 3, 4 e 5 e quali in generale discendenti dal presente Statuto.
  2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  3. Gli associati avranno diritto di partecipazione all’attività associativa nonché alle assemblee che l’Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.
  4. A tutti gli associati, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

I soggetti giuridici di cui all’articolo 4 comma 2 partecipano alle assemblee tramite il proprio legale rappresentante o un delegato. Anche a ciascuno di essi spetta un unico diritto di voto.

  1. Gli associati hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto, di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e di pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – ORGANI ASSOCIATIVI

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  2. a) L’Assemblea degli associati
  3. b) il consiglio Direttivo
  4. c) il Presidente

TITOLO III

ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

ART.8 – CONVOCAZIONE

  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione. A ciascun aderente maggiore di età spetta un voto qualunque sia il valore della quota o del contributo associativo.
  2. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’approvazione del bilancio di previsione.
  3. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
  4. Essa deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante affissione presso la sede dell’Associazione e sua comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta e la comunicazione mail con avviso di ricezione), e ciò almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea, entro 30 (trenta) giorni da che ne è stata fatta richiesta, quando ne è fatta domanda da almeno dieci soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. In quest’ultimo caso se il Consiglio direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. L’assemblea ordinaria:
  2. a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo
  3. b) nomina il Consiglio Direttivo, ed eventualmente gli associati ed il presidente Onorari
  4. c) approva i regolamenti ad uso interno su proposta del Consiglio Direttivo
  5. d) delibera sul programma delle attività e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  6. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno.

ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

ART. 11 – DIRITTO DI INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA

  1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa.
  2. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta.
  3. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci associati.
  4. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 12 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

  1. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente la metà degli associati; tuttavia trascorsi un’ora dall’ora di convocazione l’assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
  2. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
  3. Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti.
  5. Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche sociali che avverranno per schede segrete.
  6. Il Consiglio Direttivo stabilirà con apposito REGOLAMENTO le modalità da seguire in occasione della nomina delle cariche sociali.

ART. 13 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALE

  1. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
  2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell’assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l’Assemblea nominerà il segretario.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell’Associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 14 – COMPOSIZIONE E DURATA

  1. Il consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri scelti fra gli associati, secondo quanto delibererà l’Assemblea in occasione della nomina.
  2. I consiglieri nominati dovranno dichiarare espressamente di non essere in conflitto di interessi con lo scopo e l’attività dell’Associazione; qualora durante l’incarico dovessero sopravvenire per un consigliere interessi anche solo potenzialmente in conflitto con lo scopo e l’attività associativa il consigliere dovrà rinunciare alla carica ovvero regolarizzare gli eventuali conflitti di interesse. In caso contrario il consigliere, per il quale dovesse permanere il conflitto di interessi, sarà dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Direttivo.
  3. Non potranno acquisire la carica di consigliere coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in

giudicato in relazione all’attività dell’associazione.

  1. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
  2. La carica di consigliere è gratuita.
  3. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, o che non rinnovassero la quota associativa perdendo così la qualifica di associato, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
  4. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti;
  5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. In entrambi i casi i consiglieri subentrati a quelli cessati, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
  6. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

ART. 15 – CONVOCAZIONE E DELIBERE

  1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell’Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L’avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente: spetta al segretario diramare l’avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi. Il Consiglio potrà riunirsi anche in videoconferenza o tramite altre modalità telematiche.
  2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
  3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO

  1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione.
  2. Al Consiglio compete specificatamente:
  3. a) fare all’assemblea annuale la relazione sull’attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell’anno successivo;
  4. b) sottoporre all’assemblea annuale, per l’approvazione, il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo per l’anno successivo;
  5. c) stilare il programma dell’attività;
  6. d) stabilire le quote sociali;
  7. e) richiedere ed affidare agli associati compiti di ordine organizzativo;
  8. f) nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;
  9. g) convocare assemblee ordinarie e straordinarie;
  10. h) decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione e gli associati e che non siano attribuite, specificamente, al Presidente;
  11. i) promuovere e dare direttive di ogni genere.
  12. Il Consiglio potrà delegare, indicando le finalità e modalità operative, alcune delle sua attribuzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell’Associazione anche nei rapporti con i terzi.

ART. 17 – COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

  1. Il Consiglio affida le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario: le cariche suddette sono onorifiche e gratuite.
  2. La carica di Presidente potrà essere conferita anche a soggetto estraneo alla compagine associativa.
  3. Le cariche di Vice-Presidente e Segretario dovranno essere scelte dal Consiglio tra i propri componenti.
  4. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di segretario anche a associato che non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario avrà nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto.

ART.18 – PRESIDENTE

  1. Il Presidente dirige l’Associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. E’ il legale rappresentante dell’Associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
  2. E’ data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi associativi, dell’opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo ed alla compagine dell’associazione.
  3. Detti esperti potranno presenziare, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.
  4. Il Presidente promuove, gestisce ed organizza l’attività di formazione di cui all’oggetto sociale ed assume tutte le decisioni ad essa connesse.

ART. 19 – VICE PRESIDENTE:

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell’espletamento di tutte le funzioni.

ART. 20 – SEGRETARIO:

  1. Il Segretario redige i verbali, tiene l’elenco degli associati, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.
  2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.

TITOLO V

PRESIDENTE E ASSOCIATI ONORARI

ART. 21 – NOMINA

  1. L’Assemblea potrà attribuire la qualifica di “ASSOCIATO ONORARIO” a chi abbia contribuito concretamente con la propria opera allo sviluppo ed alla promozione delle attività indicate all’art. 3 del presente STATUTO, anche se estraneo alla compagine associativa.
  2. L’Assemblea, inoltre, potrà attribuire la qualifica di “Presidente Onorario” a chi si sia particolarmente distinto nelle attività di cui sopra, anche se estraneo alla compagine associativa.

ART. 22: DIRITTI E COMPITI

  1. L’associato onorario ed il Presidente onorario hanno tutti i diritti e doveri spettanti all’associato ordinario, escluso il solo obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa.
  2. Il Presidente onorario, inoltre ha diritto di partecipare ai Consigli Direttivi con solo potere consultivo e senza diritto di voto.

TITOLO VI

DURATA – SCIOGLIMENTO – FINANZIAMENTI

ART. 23 – DURATA:

La durata dell’Associazione è illimitata

ART. 24 – SCIOGLIMENTO

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui agli artt. 10 e 12.
  2. In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 – FINANZIAMENTI – PATRIMONIO

  1. I proventi, che costituiscono il patrimonio della società e con i quali l’Associazione provvede alla propria attività, sono:
  2. a) le quote sociali;
  3. b) i contributi di Enti o privati;
  4. c) le eventuali donazioni;
  5. d) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali.
  6. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 26 – ESERCIZI FINANZIARI

  1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio di previsione per l’esercizio in corso. Entrambi detti bilanci debbono essere sottoposti per l’approvazione all’assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Associazione unitamente all’elencazione degli incarichi retribuiti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – RINVIO

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to ZARAMELLA MASSIMILIANO

F.to DIEGO TRENTIN NOTAIO (L.S.)

 
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