19 DIC – Gentile direttore,
sta oramai proliferando una produzione quasi isterica di “comunicazioni ex art. 13 della Legge 24/2017”, trasmesse a pioggia al proprio personale, dalle aziende che abbiano ricevuto la notifica dell’atto introduttivo di un giudizio, instaurato nei loro confronti dal paziente.
Notifica di cui le aziende, ai sensi del citato art. 13 della Legge 24/2017 (“Legge Gelli-Bianco”) devono ora dare comunicazione agli esercenti la professione sanitaria.
I destinatari di tali comunicazioni non sono però, purtroppo, solo i sanitari effettivamente implicati nel singolo sinistro, quanto piuttosto coloro che hanno la sfortuna di vedere il proprio nominativo menzionato nella cartella clinica del paziente che richiede il risarcimento dei danni.
Con il conseguente caos e disorientamento che serpeggia nelle corsie dei nostri ospedali e che porta all’ormai quotidiano quesito: “devo formalizzare l’apertura del sinistro con la mia assicurazione?”, “devo affrettarmi a stipulare una polizza assicurativa, sperando che la comunicazione ricevuta non configuri un fatto noto?”, “devo nominare un avvocato?”
Del resto, nulla si può obiettare alla singola azienda che, ricevuta la notifica di un atto di citazione o di un ricorso ex art. 696 bis, è ora obbligata dall’art. 13 della Legge 24/2017 a notiziare l’esercente la professione sanitaria nel termine a dir poco ristretto di dieci giorni. (“Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio”).
Pena, in caso di omissione, tardività’ o incompletezza della notifica, l’inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa esperibili dalla stessa azienda nei confronti dell’esercente la professione sanitaria (“L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9”).
Evidente che detto termine di dieci giorni (ora fortunatamente in fase di rettifica e di estensione a 60 giorni), impedisce l’esperimento da parte della stessa azienda di qualsivoglia istruttoria volta, se non ad individuare i singoli sanitari implicati nel sinistro, quantomeno a restringere l’elenco dei nominativi a cui trasmettere la comunicazione. Istruttoria che consentirebbe invece di evitare o, se non altro, di limitare, la menzionata notifica a pioggia e la conseguente diffusione del panico nel personale sanitario.
E’ un dato di fatto che l’innovazione introdotta dall’articolo 13 della Legge 24/2017 risponde alle esigenze ripetutamente manifestate dal mondo medico-sanitario di rendere partecipe fin dall’inizio ciascun esercente la professione sanitaria nel procedimento risarcitorio che coinvolge il suo operato, per poter avere accesso alla relativa documentazione, partecipare al dibattimento ed instaurare eventualmente una linea difensiva.
Ovvero di intervenire per fermare la preesistente e criticata prassi in forza della quale l’esercente la professione sanitaria veniva a conoscenza della pretesa risarcitoria formulata dal paziente solo a fronte del giudizio promosso nei suoi confronti in Corte dei Conti a risarcimento già versato in favore del danneggiato, e quindi in veste di colpevole.
Non si può però nemmeno tacere che il sistema delineato dallo stesso articolo 13 sta contribuendo a minare la serenità delle professioni sanitarie rischiando di coinvolgere chiunque nel procedimento altrui.
Siamo difatti passati da un sistema in cui il sanitario nulla conosceva del contenzioso fino al procedimento in Corte dei Conti, ad un procedimento in cui egli viene ripetutamente travolto da comunicazioni che, nella maggior parte dei casi, nemmeno lo riguardano direttamente.
Giova invece all’attuale situazione la non chiara formulazione dell’articolo 13 in relazione all’obbligo di notificare l’avvio di trattative stragiudiziali. La norma difatti nulla precisa in merito al dies a quo, ovvero al momento specifico da cui i fatidici dieci giorni iniziano a decorrere, concedendo un fondamentale margine di discrezionalità alla struttura sanitaria o sociosanitaria nell’identificare detto termine. E, pertanto, di svolgere più compiute indagini ed istruttorie aziendali.
In questo caso la tanto vituperata approssimativa e lacunosa tecnica legislativa, viene quindi in aiuto nell’interpretare ed applicare la norma, secondo modalità consone all’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore.
Un plauso, sotto questo aspetto – ovvero il raggiungimento del fattivo e proficuo coinvolgimento degli esercenti le professioni sanitarie nei procedimenti risarcitori implicanti il loro operato – deve essere rivolto a nostro parere alla Regione Veneto che, con tempestiva e lungimirante nota prot. n. 283203 del 10.07.2017 ha trasmesso alle Aziende del SSR un modello di gestione dei sinistri che, ponendosi quale strumento per uniformare su tutto il territorio regionale la procedura applicativa dell’articolo 13 della Legge 24/017, prevede esplicitamente la partecipazione concreta del professionista sanitario nella gestione aziendale del sinistro che lo vede coinvolto fin dalle prime fasi di avvio dell’istruttoria e di valutazione medico legale della richiesta risarcitoria.
Ci si auspica ovviamente che l’estensione del termine di decadenza da 10 a 60 giorni, previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b-bis) del DDL S. 1324 (“DDL Lorenzin”), venga definitivamente approvato e possa limitare le conseguenze virali che l’obbligata rigida applicazione dell’art. 13 sta creando, minando la serenità del personale sanitario.
Alessia Gonzati
Legale Obiettivo Ippocrate
Massimiliano Zaramella
Presidente Obiettivo Ippocrate