Responsabilità professionale. Garanzia dell’efficacia della rivalsa, ma per chi?

Responsabilità professionale. Garanzia dell’efficacia della rivalsa, ma per chi?

Gentile direttore,
l’articolo 10 comma 3 del Ddl Gelli, espone pesantemente il singolo medico all’incertezza di poter esercitare, nel tempo e nei modi, la propria professione, con conseguente danno economico all’Azienda Sanitaria da cui lo stesso medico dipende, ma soprattutto con un danno al cittadino-paziente, per la riduzione qualitativa e quantitativa dell’assistenza sanitaria.

“Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa di cui all’articolo 9, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione”. L’On. Gelli, in un incontro pubblico, presso la sede dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Vicenza, ha tentato di rassicurarci sostenendo che “i premi delle assicurazioni, a fronte di massimali di rivalsa non oltre le tre annualità stipendiali lorde, non potranno certo superare i 250 euro l’anno”.

Oggettivamente, il postulato convince poco. Chi di noi ha stipulato quest’anno la “polizza per rivalsa”, quando abbia voluto tutelarsi con massimali o retroattività adeguati, pur in assenza di sinistri, ha superato abbondantemente i 1000 euro di premio annuo. In realtà il costo del premio è però la minore delle nostre preoccupazioni. I problemi aperti sono ben altri. Cosa succederebbe in caso di sinistro? Il rischio reale è che l’assicurazione decida di recedere dal contratto. Possibile? Certo. Basta addentrarsi con pazienza ed autocontrollo nelle 50 e più pagine di clausole di contratto delle centinaia di assicurazioni presenti sul mercato. E se l’assicurazione recedesse, quali sarebbero le conseguenze? Il medico resterebbe scoperto? Non è previsto, né compatibile con il Disegno di Legge Gelli, dato che ogni medico deve essere provvisto di una polizza assicurativa per rivalsa. Ergo, se l’assicurazione recede e lascia il medico a piedi, c’è un’unica soluzione: camice al chiodo. Ammettiamo tuttavia che l’assicurazione non receda, e che il contratto stipulato giunga fortunatamente al termine dell’anno (anche sulla durata annuale, l’unica attualmente disponibile per tali polizze, ci sarebbe da discutere, ma per brevità omettiamo di trattare questo aspetto). Quali potrebbero essere gli ulteriori scenari? L’anno successivo il premio assicurativo resterà abbordabile per il singolo medico o, per “bonus malus”, o per “cappello” delle assicurazioni (a fronte del caro vita, la motivazione più tipica), aumenterà esponenzialmente? Nessuna certezza purtroppo, indipendentemente da poco rassicuranti promesse di regolamentazione in campo assicurativo. Particolarmente grave appare, quindi, l’assente potere contrattuale del singolo medico che, come si diceva sopra, viene abbandonato a sé stesso, per trovare l’assicurazione “meno peggio”, alla mercé di logiche di mercato che non gli competono, né tantomeno lo tutelano. E se il medico non trovasse alcuna assicurazione? Perché questo è possibile! Se un medico ha un sinistro in atto, ad esempio, viene logico chiedersi, quale assicurazione – che non ha obbligo per legge di assicurare – avrebbe interesse ad assumere un caso “rischioso”? La risposta è semplice ed intuitiva: nessuna. Nessuno di noi, se fosse assicuratore, avrebbe interesse a farsi carico di una facile esposizione. È pura logica imprenditoriale. A questo punto cosa accadrebbe? Chi ne avrebbe danno?

Il danno sarebbe drammaticamente trasversale.
– Sarebbe danneggiato il medico, che non può lavorare.
– Sarebbe danneggiata l’Azienda Sanitaria per cui il medico lavora, che vedrebbe le proprie risorse umane venir meno (con riduzione delle prestazioni erogabili e aumento delle famigerate liste d’attesa). E se anche il medico potesse (grazie a qualche concessione ad personam “per motivi di necessità aziendale”, come quando viene chiesto di superare le 38 ore di lavoro settimanale in condizioni di urgenza) lavorare temporaneamente senza polizza, l’Azienda sarebbe a sua volta pesantemente esposta. Chi pagherebbe infatti una eventuale azione di rivalsa, se il medico non è assicurato e, magari, è pure nullatenente (condizione che da oggi verrà sicuramente valutata da molti)?
– Sarebbe infine danneggiato soprattutto il singolo cittadino, qualora divenisse “paziente”, poiché troverà meno medici, meno risorse, più attesa; oltre ad essere esposto all’inevitabile medicina difensiva.

Esiste, a nostro avviso, una soluzione semplice a questa criticità, senza alcun conflitto di interesse, ma anzi a tutela e garanzia del medico e delle Aziende del SSN: la soluzione è che sia l’Azienda stessa, forte del suo ben più pesante potere contrattuale, o altra istituzione (ad esempio la Regione), a farse da mediatore nella contrattazione stessa, per legge (e a questo bisogna puntare, con emendamento al Ddl Gelli), tra le compagnie assicurative e l’insieme dei medici dipendenti. Gli stessi medici poi provvederanno al pagamento dell’idoneo premio assicurativo: come succedeva in passato con il CCNL (ahimè, in costante promessa di rinnovo). Solo così i medici potranno essere sereni nel loro lavoro quotidiano, dedicando tutte le loro energie ed attenzioni al bene del malato.

Abbiamo già proposto all’On. Gelli, seppur in via informale, di modificare l’art. 10, comma 3, ponendo a carico delle Aziende del SSN l’obbligo di sottoscrivere le polizze assicurative per la copertura dell’azione di rivalsa in favore dei propri dipendenti, specificando che dette polizze, nel rispetto dei principi contabili espressi dalla Corte dei Conti, sarebbero state poste economicamente a carico dei medesimi. Nulla gravando, in termini finanziari, sulle singole Aziende (e pertanto sulle risorse pubbliche), il correttivo proposto all’art. 10, comma 3 non comporterebbe, pertanto, alcun danno erariale. Ci è stato risposto che, indipendentemente dall’aspetto strettamente economico, siffatta modifica si porrebbe comunque in contrasto con l’impianto normativo dello stesso Ddl, ovvero con il (nuovo e amplificato) conflitto di interessi esistente tra azienda e medico/dipendente. Effettivamente l’art. 9 del Ddl, attribuendo al Giudice Ordinario la competenza in materia di azione di rivalsa ha, per la prima volta nel nostro Ordinamento, configurato civilisticamente azienda pubblica e propri dipendenti, quali vere e proprie controparti processuali, accrescendo in misura esponenziale la possibile conflittualità esistente tra le due parti in sede di rivalsa. Ciò non significa però che l’art. 9 del Ddl, sul quale ci si riserva ulteriore e specifico approfondimento, non necessiti a sua volta, a nostro parere e per molteplici cause, di importanti modifiche. In questa sede ci limitiamo a rilevare, in risposta a quanto asserito dall’On. Gelli, che se si riportasse l’azione di rivalsa nell’ambito della competenza funzionale della Corte dei Conti, si dovrebbe anche rivalutare la coerenza logico-giuridica della contrattualizzazione, in capo alle aziende del SSN, ma economicamente a carico del proprio personale dipendente, delle polizze assicurative per l’azione di rivalsa.

Dr. Filippo Nigro
Vicepresidente Obiettivo Ippocrate

Dr.ssa Cristina De Luca
Consigliere Direttivo Obiettivo Ippocrate

Avv. Alessia Gonzati
Legale Obiettivo Ippocrate

(fonte quotidianosanita.it – Link ad articolo : clicca qui )

 
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